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Rilindja Demokratike

E martë 15 qershor 1993

Articolo 1

La forma democratica e le caratteristiche dello Stato albanese 1. L’Albania è una Repubblica sovrana, indipendente e unitaria, con governo repubblicano. 2. La Repubblica d’Albania è uno Stato giuridico, sociale e democratico. 3. La fonte di ogni potere statale sono le elezioni libere, universali, periodiche e pluraliste, nonché i referendum.
Shqipëri Republika E Shqipërisë

Articolo 2

1. La sovranità nazionale appartiene al popolo, che la esercita per mezzo degli organi rappresentativi e del referendum. 2. Nessuno può mettere in discussione o limitare la cittadinanza e l’integrità territoriale dell’Albania. 3. Qualsiasi appello a proclamare l’indipendenza di una parte del territorio albanese è illegale.
Shqipëri Territorit Shqiptar

Articolo 3

Il principio di legalità 1. La legalità dell’azione statale è legata all’applicazione della Costituzione e alla base costituzionale delle leggi in vigore. 2. L’attuazione delle leggi avviene sulla base della Costituzione e in conformità con essa. 3. Gli organi statali, le istituzioni giuridiche, i partiti politici e le altre organizzazioni, nonché le persone fisiche e giuridiche, sono obbligati a rispettare la legge e a sottomettersi ad essa.

Articolo 4

1. L’organizzazione statale si basa sul principio della separazione dei poteri in legislativo, esecutivo e giudiziario. 2. L’attività statale e gli organi costituzionali sono esercitati sulla base dell’equilibrio e del controllo reciproco.

Articolo 5

Pluralismo e partiti politici 1. La vita politica nella Repubblica d’Albania si basa sul principio del pluralismo politico. 2. I partiti politici sono fondati liberamente. La loro organizzazione deve attenersi ai principi della democrazia e agli interessi nazionali. 3. Sono vietati dalla legge i partiti e le organizzazioni i cui programmi e attività si basano su metodi totalitari, incitano all’odio razziale, religioso, etnico o regionale, usano la violenza per conquistare il potere o influenzano la segretezza delle elezioni.
Republika E Shqipërisë

Articolo 6

La laicità dello Stato albanese 1. La Repubblica d’Albania non ha formalizzato alcun tipo di libertà di caserma. 2. Nessuno può usare la religione a fini politici e statali. 3. È vietato l’uso della religione per attività politiche. 4. È vietata la produzione della religione a fini politici.
Republika E Shqipërisë

Articolo 7

Tutela della vita e della salute dei cittadini 1. La Repubblica d’Albania protegge la vita e la salute di ogni individuo. 2. Ogni cittadino, all’età stabilita dalla legge, è obbligato a proteggere la salute e la vita degli altri.
Republika E Shqipërisë

Articolo 8

Relazioni con la comunità internazionale 1. La Repubblica d’Albania, per la tutela della pace e della sicurezza internazionale e degli interessi nazionali, può partecipare a sistemi di sicurezza internazionale e collettiva. 2. La legge può stabilire le condizioni della partecipazione dell’Albania a questi sistemi, nonché determinate limitazioni all’esercizio della sovranità nazionale in questo caso.
Republika E Shqipërisë Shqipëri

Articolo 9

Diritto internazionale e legalità interna 1. Tutti gli organi statali e i cittadini rispettano le norme del diritto internazionale. 2. Tutti i trattati e gli accordi internazionali ratificati e proclamati in conformità con le disposizioni costituzionali fanno parte dell’ordinamento giuridico interno della Repubblica d’Albania e hanno efficacia diretta, salvo nei casi in cui non siano self-executing e la loro applicazione richieda l’adozione di una legge. 3. I diritti fondamentali e le libertà dell’uomo, riconosciuti dal diritto internazionale, valgono come norme giuridiche direttamente applicabili e, in caso di conflitto, prevalgono sulle leggi interne.
Republika E Shqipërisë

Articolo 10

Direzione e forze armate Le forze armate della Repubblica d’Albania, l’aviazione e la polizia di rilievo proteggono la sua integrità, il sistema costituzionale e l’ordine democratico.
Shqipëri

Articolo 11

Direzione e le Forze Armate Le forze armate, la sicurezza nazionale e la retrovia mobilitata proteggono gli interessi territoriali e repubblicani del paese e garantiscono l’ordine costituzionale.

Articolo 12

1. La lingua ufficiale è l’albanese. 2. Il suo uso nei rapporti pubblici è stabilito dalla legge. 3. Il regime giuridico dei beni nazionali e della proprietà pubblica è stabilito dalla legge.

Articolo 13

Simboli nazionali 1. Lo stemma della Repubblica Albanese presenta, su sfondo rosso, l’aquila nera bicipite, la corona con la stella rossa e l’elsa della spada di Skanderbeg. 2. La bandiera nazionale dell’Albania è un campo rosso con al centro l’aquila nera bicipite. 3. L’inno nazionale dell’Albania è l’“Himni i Flamurit”. 4. La festa nazionale dell’Albania è il 28 novembre. Articolo 14 La capitale della Repubblica Albanese è Tirana.
Skënderbeu Shqipëri Tiranë

Articolo 15

Diritto di voto e di eleggibilità 1. Ogni cittadino della Repubblica d’Albania gode del suffragio passivo e attivo all’età di 18 anni. 2. Hanno diritto di voto anche i cittadini albanesi che risiedono all’estero.
Republika E Shqipërisë

Articolo 16

1. La libertà di espressione, della stampa e dell’informazione a parole, per iscritto o con altre forme di comunicazione, costituisce una delle fondamenta della democrazia. 2. La censura preventiva e la limitazione preventiva della libertà di espressione sono vietate, salvo che per legge. 3. Qualsiasi restrizione deve essere conforme agli standard internazionali ed essere applicata soltanto nei casi di una società democratica.

Articolo 18

Divieto di lavoro forzato Nessuno può essere obbligato a svolgere un lavoro forzato, salvo il servizio militare, il suo servizio alternativo in ambito civile, l’esecuzione delle decisioni giudiziarie, lo svolgimento di un lavoro o servizio nei casi di calamità naturali, in stato di guerra e in stato di pericolo sociale, nonché gli obblighi derivanti dallo stato di necessità.

Articolo 19

Libertà e sicurezza personale 1. La libertà e la sicurezza dell’individuo sono sacre. 2. Nessuno può essere arrestato o imprigionato se non nei casi e secondo la procedura stabiliti dalla legge. 3. Nessuno può essere privato della libertà perché non è in grado di adempiere a un obbligo contrattuale. 4. L’arresto per reato è consentito solo quando il reato è grave e non esiste altra misura sufficiente a garantire il procedimento penale. 5. L’arrestato deve essere informato dei motivi dell’arresto al momento della sua esecuzione ed essere condotto davanti a un giudice entro 48 ore. 6. L’arresto deve essere controllato da un giudice entro 72 ore dall’inizio dell’esecuzione. 7. L’arrestato ha il diritto di avere un difensore in ogni fase del procedimento penale e può comunicare liberamente con lui. (Continua a pagina 2)

Articolo 20

Nessuna pena senza legge 1. Nessuno può essere accusato e punito per un reato che, per denin (?) nel luogo in cui è stato commesso, né per un reato colposo, commesso dopo la nascita della sua innocenza. 2. Non può essere inflitta una pena più grave di quella prevista dalla legge al momento in cui è stata commessa la conseguenza. 3. La legge penale non ha effetto retroattivo. 3.1 [?] Legge penale favorevole.

Articolo 22

Garanzie procedurali penali Ogni persona accusata di un reato ha il diritto di: a) essere informata immediatamente e dettagliatamente della natura del reato di cui è accusata; b) avere il tempo e la possibilità necessari per preparare la propria difesa; c) difendersi da sé, farsi assistere da un avvocato difensore di propria scelta oppure, quando non ha i mezzi per pagare un avvocato difensore e necessita di difesa, ricevere assistenza gratuita da un avvocato nominato; ç) esaminare i testimoni contrari e chiedere la presentazione e l’esame di testimoni favorevoli e fattuali; d) ricevere gratuitamente l’assistenza di un interprete quando non comprende o non parla la lingua; dh) rivolgersi direttamente al giudice; e) avere un’udienza pubblica, salvo i casi in cui essa si svolga a porte chiuse per ragioni tutelate dalla legge.

Articolo 23

Nessuna punizione per l’ammissione di colpevolezza Nessuno può essere costretto a deporre contro se stesso o ad ammettere la propria colpevolezza.

Articolo 24

Innocenza delle persone condannate illegalmente Nessuno può essere dichiarato colpevole sulla base di una condanna infondata in modo illegale.

Articolo 25

Diritto di essere ascoltati in giudizio Nessuno può essere condannato senza essere stato ascoltato prima della condanna.

Articolo 26

Divieto di doppia punizione Nessuno può essere punito due volte per lo stesso reato, per il quale sia stato giudicato e condannato in un tribunale albanese o straniero.

Articolo 27

Diritto di appello Chiunque ha il diritto di impugnare la decisione giudiziaria dinanzi a un tribunale superiore di qualsiasi giurisdizione o a un giudice superiore dello stesso organo.

Articolo 28

Diritto alla riabilitazione e al risarcimento Nessuno può essere riabilitato senza legge; la riabilitazione degli innocenti non è stabilita in modo equo ed è un pieno risarcimento secondo la legge.

Articolo 29

Tutela della vita privata e della dignità della persona 1. Ogni cittadino ha diritto alla tutela della propria vita privata e familiare, della propria abitazione, onore, reputazione e identità. 2. Qualsiasi violazione di questo diritto è consentita solo nei casi previsti dalla legge e in conformità con gli standard internazionali. 3. Nessuno può essere sottoposto a controlli e sorveglianza segreti nella propria abitazione, nei propri conti, nella corrispondenza o nei propri mezzi senza una decisione fondata sulla legge.

Articolo 30

Inviolabilità della casa e della persona 1. La casa è inviolabile. L’ingresso in una casa contro la volontà dell’occupante o senza il suo consenso può avvenire soltanto nei casi previsti dalla legge o su ordine del tribunale. 2. Nessuno può essere sottoposto a controlli e perquisizioni segrete senza rispettare le norme di legge e una decisione del tribunale. 3. Nessuno può essere perquisito, esaminato o sottoposto a controlli o intercettazioni senza una decisione del tribunale fondata sulla legge, salvo nelle situazioni eccezionali definite dalla legge.

Articolo 31

La segretezza della corrispondenza o di qualsiasi altro mezzo per trasmettere notizie o comunicazioni private non può essere violata se non con decisione giudiziaria per (Continua a pagina 2)

IL PRESIDENTE BERISHA SI FERMA A VIENNA PER LA CONFERENZA MONDIALE SUI DIRITTI UMANI

IL PRESIDENTE BERISHA SI FERMA A VIENNA PER LA CONFERENZA MONDIALE SUI DIRITTI UMANI A VIENNA I rappresentanti del Presidente della Repubblica non sono riusciti a presentarlo come dipendente dall’amarezza o dal potere, una parte della sotto-presenza editoriale a Vienna. All’aeroporto di Rinas, erano presenti per salutarlo il presidente dell’Assemblea Popolare, signor Pjetër Arbnori, il ministro della Difesa Safet Zhulali, l’ambasciatore Aleksandër Meksi, la ministra della Cultura Tefta Cami, l’ambasciatore dell’Albania in Italia, il professore Arben Puto, la Repubblica italiana (ATSH) I shtënçaksonsapos (?) I Shqipëri, zëpo kositë.
Berisha Pjetër Arbnori Safet Zhulali Aleksandër Meksi Tefta Cami Vjenë Rinas Itali Shqipëri

Domani nelle pagine 1, 2 e 3 leggerete

“26 febbraio 1951 – la notte del crollo antinazionale a Tirana” : “26 febbraio 1951- la notte del crollo antinazionale a Tirana” Gli eventi del fallimento delle vittime viventi e degli omicidi, così come il documento segreto illuminante per la questione politicamente scoperta enveriana.
Tiranë

Questi sono gli articoli principali...

Questi sono gli articoli principali dell’istituzione incaricata della stesura del progetto di costituzione Il signor Aleksandër Meksi vi ha inviato per la pubblicazione gli articoli principali delle nuove disposizioni costituzionali, insieme a una lettera in cui chiede le osservazioni e le proposte degli albanesi. In risposta, il popolo, gli albanesi con amore per la patria e con preoccupazione per essa, faranno giustamente varie osservazioni e suggerimenti per il futuro dello Stato albanese. Queste osservazioni devono essere inviate alla Commissione parlamentare speciale incaricata di esaminare la nuova costituzione del paese. Vi siamo grati per ogni osservazione e suggerimento che invierete. Vi invitiamo a scriverci: Assemblea dell’Albania via Ismail Qemali 4 Presidenza della Commissione costituzionale speciale Tirana 14
Aleksandër Meksi Shqipëri Tiranë Rruga Ismail Qemali