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E MARTË - 25-02-2014

NUOVO DISEGNO DI LEGGE SUI CREDITI DETERIORATI

Chi può essere “sollevato” dall’obbligo verso le banche, con o senza garanzie e collaterali La proposta del Ministero delle Finanze viene approvata anche dal Ministero della Giustizia PAGINA 6

Tahiri, il bersaglio sbagliato

Commento DI ALTIN KREKA Tahiri, il bersaglio sbagliato Saimir Tahiri è diventato il bersaglio del PD nella sua opposizione alla maggioranza; una scelta che non si rivela così efficace presso il pubblico. Il ministro dell’Interno ha... A pagina 15
Altin Kreka Saimir Tahiri

“Avrei ucciso Piro Bare con dinamite e benzina”

Testimonianza davanti agli investigatori. Rivela gli ordini e gli accordi per eliminare le vittime LA CONFESSIONE DEL KILLER SINANAJ PAGINA 12 Julian Sinanaj Piro Bare Julian Sinanaj; Piro Bare
Julian Sinanaj Piro Bare

Disegno di legge Nella legge n. 8438, del 28.12.1998, “Sull’imposta sul reddito”, come modificata, si apporta la seguente modifica: l’Articolo 24 è modificato come segue: Articolo 1 “Articolo 24 Debiti deteriorati “1. Nella determinazione dell’utile imponibile, il debito inesigibile è riconosciuto come costo deducibile, a condizione che siano contemporaneamente soddisfatte le seguenti condizioni necessarie: a) un importo corrispondente a tale debito sia stato precedentemente incluso nei redditi; b) il debito sia stato cancellato dai libri contabili del contribuente; c) siano state intraprese tutte le possibili azioni legali per il suo recupero. 2. Nel caso di banche, succursali di banche estere e soggetti finanziari non bancari, autorizzati dalla Banca d’Albania all’esercizio dell’attività di concessione di credito, nella determinazione dell’utile imponibile, la cancellazione del debito inesigibile qualificato nell’ambito del processo di erogazione del credito è riconosciuta come costo deducibile al compimento dei seguenti termini: a) 365 giorni dopo il deposito della richiesta di avvio della procedura di esecuzione forzata presso l’ufficiale giudiziario, se il prestito è garantito da beni immobili o mobili; b) 365 giorni dopo l’emissione da parte del tribunale dell’ordine di esecuzione, se il prestito non è garantito da beni immobili/mobili[?]. Questa legge entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione nella “Gazzetta ufficiale”
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