10/04/1991
Original newspaper scan
scroll · drag · double-click

Zëri i Popullit

10 aprile 1991

IL POTERE VIENE DAL POPOLO E APPARTIENE AL POPOLO

IL POTERE VIENE DA POPOLO E APPARTIENE AL POPOLO

PROGETTO DI COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA

PARTE PRIMA Principi e fondamentali ARTICOLO 1 L’Albania è una repubblica e uno Stato di diritto, in cui il potere origina ed è esercitato dal popolo. ARTICOLO 2 La Repubblica di Albania garantisce la democrazia e basa l’intera società sulle libertà e sui diritti dell’uomo. ARTICOLO 3 La terra, le acque, le foreste e le altre risorse naturali sono un patrimonio nazionale. ARTICOLO 4 Gli organi del potere si costituiscono mediante voto libero, universale, diretto e segreto. ARTICOLO 5 L’attività statale si svolge sulla base della costituzione e delle leggi. ARTICOLO 6 Tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge. ARTICOLO 7 L’attività statale è tutelata dalla legge contro violazioni e lesioni. ARTICOLO 8 I partiti e le altre organizzazioni sociali e politiche operano in conformità con la legge. ARTICOLO 9 La Repubblica di Albania protegge la famiglia, le madri e i bambini. ARTICOLO 10 La Repubblica di Albania crea ai cittadini le condizioni per lavorare secondo le proprie capacità e per ricevere secondo il proprio lavoro. ARTICOLO 11 Nella Repubblica di Albania coesistono come forme indipendenti di proprietà: la proprietà statale, la proprietà cooperativa, altre proprietà organizzative e la proprietà privata. ARTICOLO 12 Sono proprietà dello Stato e ricchezza di tutto il popolo le foreste, i pascoli, le acque, le risorse minerarie, le risorse zootecniche, le banche, le strade automobilistiche, le ferrovie, i servizi postale-telegrafico-telefonici, la radio-televisione, l’energia e altri beni di vitale importanza. ARTICOLO 13 La Repubblica di Albania tutela l’attività privata e collettiva, indipendente nei settori dell’agricoltura, dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dei servizi. ARTICOLO 14 La proprietà cooperativa, proprietà comune delle comunità di agricoltori, è protetta dallo Stato. ARTICOLO 15 La sua costituzione, il suo trasferimento e la sua successione sono disciplinati da norme di legge. ARTICOLO 16 Le persone giuridiche e fisiche straniere possono acquisire il diritto di possesso e di uso della terra, di prendere in affitto i beni del paese e di svolgere attività economica, secondo le norme stabilite dalla legge. ARTICOLO 17 I servizi relativi alla proprietà privata possono essere forniti sulla base di accordi tra i soggetti e lo Stato. ARTICOLO 18 L’espropriazione della proprietà privata può essere effettuata in casi eccezionali per esigenze di interesse pubblico e solo contro un equo indennizzo. ARTICOLO 19 Lo Stato si prende cura della minoranza nazionale greca; garantisce il rispetto dei suoi diritti. ARTICOLO 20 Lo Stato corona il commercio interno ed estero. ARTICOLO 21 Gli scioperi sono socio-economici; il paese si fonda sul lavoro. Essi non possono limitare i diritti degli altri soggetti. ARTICOLO 22 Le libertà, i diritti e i doveri dei cittadini si applicano sulla base della costituzione e delle leggi. ARTICOLO 23 La proprietà è il diritto dello Stato grazie. ARTICOLO 24 Lo Stato tutela i valori culturali e artistici e lo sviluppo dell’istruzione, della scienza e della cultura. ARTICOLO 25 I cittadini hanno il diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni. ARTICOLO 26 Non è consentita la censura preventiva dei mezzi di informazione. ARTICOLO 27 La libertà di coscienza e di religione è garantita. ARTICOLO 28 Nessuno può essere costretto a partecipare a un’unione o organizzazione contro la propria volontà. ARTICOLO 29 Lo Stato garantisce, secondo la legge, assistenza giuridica. ARTICOLO 30 Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi e secondo la procedura stabiliti dalla legge. ARTICOLO 31 I cittadini hanno diritto alla tutela giuridica e alla riabilitazione. ARTICOLO 32 I cittadini godono del diritto al lavoro, al riposo, al tempo libero, all’istruzione e alle assicurazioni sociali. ARTICOLO 33 Ai lavoratori è garantito il diritto ai sindacati e allo sciopero. ARTICOLO 34 Lo Stato tutela i valori culturali e artistici del popolo albanese. ARTICOLO 35 Lo Stato garantisce ai cittadini l’accesso ai mezzi di comunicazione e di informazione. ARTICOLO 36 Lo Stato e la famiglia si prendono cura dello sviluppo dei bambini e dell’educazione della giovane generazione. ARTICOLO 37 Lo Stato riconosce e protegge i diritti della persona. ARTICOLO 38 I cittadini hanno il diritto al lavoro professionale. ARTICOLO 39 Lo Stato garantisce la libertà della creatività nella scienza, nella tecnica, nell’arte e nella cultura. ARTICOLO 40 La violazione dei diritti costituzionali è punita dalla legge. ARTICOLO 41 La violazione di un diritto giuridico è sanzionata. ARTICOLO 42 I cittadini non possono essere espulsi dal territorio della Repubblica di Albania. (Continua a pagina 2)