IL POTERE VIENE DAL POPOLO E APPARTIENE AL POPOLO
IL POTERE VIENE DA
POPOLO E APPARTIENE AL
POPOLO
PROGETTO DI COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA
PARTE PRIMA
Principi e fondamentali
ARTICOLO 1
L’Albania è una repubblica e uno Stato di diritto, in cui il potere origina ed è esercitato dal popolo.
ARTICOLO 2
La Repubblica di Albania garantisce la democrazia e basa l’intera società sulle libertà e sui diritti dell’uomo.
ARTICOLO 3
La terra, le acque, le foreste e le altre risorse naturali sono un patrimonio nazionale.
ARTICOLO 4
Gli organi del potere si costituiscono mediante voto libero, universale, diretto e segreto.
ARTICOLO 5
L’attività statale si svolge sulla base della costituzione e delle leggi.
ARTICOLO 6
Tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge.
ARTICOLO 7
L’attività statale è tutelata dalla legge contro violazioni e lesioni.
ARTICOLO 8
I partiti e le altre organizzazioni sociali e politiche operano in conformità con la legge.
ARTICOLO 9
La Repubblica di Albania protegge la famiglia, le madri e i bambini.
ARTICOLO 10
La Repubblica di Albania crea ai cittadini le condizioni per lavorare secondo le proprie capacità e per ricevere secondo il proprio lavoro.
ARTICOLO 11
Nella Repubblica di Albania coesistono come forme indipendenti di proprietà: la proprietà statale, la proprietà cooperativa, altre proprietà organizzative e la proprietà privata.
ARTICOLO 12
Sono proprietà dello Stato e ricchezza di tutto il popolo le foreste, i pascoli, le acque, le risorse minerarie, le risorse zootecniche, le banche, le strade automobilistiche, le ferrovie, i servizi postale-telegrafico-telefonici, la radio-televisione, l’energia e altri beni di vitale importanza.
ARTICOLO 13
La Repubblica di Albania tutela l’attività privata e collettiva, indipendente nei settori dell’agricoltura, dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dei servizi.
ARTICOLO 14
La proprietà cooperativa, proprietà comune delle comunità di agricoltori, è protetta dallo Stato.
ARTICOLO 15
La sua costituzione, il suo trasferimento e la sua successione sono disciplinati da norme di legge.
ARTICOLO 16
Le persone giuridiche e fisiche straniere possono acquisire il diritto di possesso e di uso della terra, di prendere in affitto i beni del paese e di svolgere attività economica, secondo le norme stabilite dalla legge.
ARTICOLO 17
I servizi relativi alla proprietà privata possono essere forniti sulla base di accordi tra i soggetti e lo Stato.
ARTICOLO 18
L’espropriazione della proprietà privata può essere effettuata in casi eccezionali per esigenze di interesse pubblico e solo contro un equo indennizzo.
ARTICOLO 19
Lo Stato si prende cura della minoranza nazionale greca; garantisce il rispetto dei suoi diritti.
ARTICOLO 20
Lo Stato corona il commercio interno ed estero.
ARTICOLO 21
Gli scioperi sono socio-economici; il paese si fonda sul lavoro. Essi non possono limitare i diritti degli altri soggetti.
ARTICOLO 22
Le libertà, i diritti e i doveri dei cittadini si applicano sulla base della costituzione e delle leggi.
ARTICOLO 23
La proprietà è il diritto dello Stato grazie.
ARTICOLO 24
Lo Stato tutela i valori culturali e artistici e lo sviluppo dell’istruzione, della scienza e della cultura.
ARTICOLO 25
I cittadini hanno il diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni.
ARTICOLO 26
Non è consentita la censura preventiva dei mezzi di informazione.
ARTICOLO 27
La libertà di coscienza e di religione è garantita.
ARTICOLO 28
Nessuno può essere costretto a partecipare a un’unione o organizzazione contro la propria volontà.
ARTICOLO 29
Lo Stato garantisce, secondo la legge, assistenza giuridica.
ARTICOLO 30
Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi e secondo la procedura stabiliti dalla legge.
ARTICOLO 31
I cittadini hanno diritto alla tutela giuridica e alla riabilitazione.
ARTICOLO 32
I cittadini godono del diritto al lavoro, al riposo, al tempo libero, all’istruzione e alle assicurazioni sociali.
ARTICOLO 33
Ai lavoratori è garantito il diritto ai sindacati e allo sciopero.
ARTICOLO 34
Lo Stato tutela i valori culturali e artistici del popolo albanese.
ARTICOLO 35
Lo Stato garantisce ai cittadini l’accesso ai mezzi di comunicazione e di informazione.
ARTICOLO 36
Lo Stato e la famiglia si prendono cura dello sviluppo dei bambini e dell’educazione della giovane generazione.
ARTICOLO 37
Lo Stato riconosce e protegge i diritti della persona.
ARTICOLO 38
I cittadini hanno il diritto al lavoro professionale.
ARTICOLO 39
Lo Stato garantisce la libertà della creatività nella scienza, nella tecnica, nell’arte e nella cultura.
ARTICOLO 40
La violazione dei diritti costituzionali è punita dalla legge.
ARTICOLO 41
La violazione di un diritto giuridico è sanzionata.
ARTICOLO 42
I cittadini non possono essere espulsi dal territorio della Repubblica di Albania.
(Continua a pagina 2)