15/07/1995
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Zëri i Popullit

15 luglio 1995

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE CONTRO FATOS NANO O RINVIO PER UN NUOVO PROCESSO IN STATO DI LIBERTÀ

Il Presidente della Corte di Cassazione, Zef Brozi, chiede al Plenum di questa corte: ZEF BROZI rileva: - Gravi violazioni delle norme procedurali durante le indagini e il processo. - Mancata acquisizione di prove decisive per una corretta soluzione del caso. - Nessun tribunale ha risposto alle richieste della difesa e di Fatos Nano. - Non vi è alcuna prova che dimostri la colpevolezza delle persone che hanno beneficiato delle azioni di Fatos Nano. ISTANZA Per la difesa [ testo tagliato in fondo all’immagine] ... privazione della libertà. La pena decorre dalla data dell’arresto, il 30.7.1993. Accogliere la domanda civile presentata dall’Ufficio del Procuratore distrettuale, obbligando l’imputato Fatos Nano, ai sensi dell’articolo 156 del ... [ testo tagliato in fondo all’immagine] ... la pena decorre dalla data dell’arresto, il 29.7.1993. Accogliere la domanda civile presentata dall’Ufficio del Procuratore e, ai sensi dell’articolo 156 del Codice penale, obbligare l’imputato Hasan Ha... [ testo tagliato in fondo all’immagine] ... delle norme di procedura penale, circostanza che ha influito sull’adozione di una decisione ingiusta, violando inoltre e contraddicendo il contenuto e gli articoli 38 e 40 della Legge n. 7692, del 31.3.1993, «Per ...»

La commissione illegale viene sciolta o aumenta la confusione?

Un servizio dalla Dogana di Tirana Ieri siamo tornati alla Dogana di Tirana per osservare la situazione creatasi dal 1° luglio, con l’entrata in vigore della decisione del Consiglio dei Ministri sui nuovi dazi doganali. Il quadro era ancora quello descritto due o tre giorni prima. Automobili cariche fino all’inverosimile, in attesa da giorni; merci che, a detta dei proprietari, fumavano e rischiavano di «sciogliersi» per il caldo. «Uomini in cerca d’ombra» che aspettano, bevono caffè e acqua gassata... e parlano dei guai che li hanno colpiti, del tempo che perdono e dei guadagni che sfumano. Si diceva che i veicoli bloccati in attesa dello sdoganamento fossero ormai più di 130. La situazione di ieri presentava però una differenza rispetto ai giorni precedenti: ci si aspettava che si sbloccasse, cioè che iniziasse lo sdoganamento. Un raggio di speranza era giunto da un ordine della Direzione generale delle Dogane. Secondo tale ordine, per applicare il punto 3 della decisione del Consiglio dei Ministri—ossia stabilire le tariffe del valore doganale per le merci non espressamente indicate nell’elenco, da determinare secondo la decisione in base a merci analoghe—sarebbe stata istituita una commissione speciale all’interno della dogana. Da quanto abbiamo appreso, questa commissione, costituita appositamente per Tirana, aveva già iniziato a lavorare. Ma anche se farà ripartire le automobili e le persone in attesa e porrà fine al disordine e alla confusione in superficie, non risolverà il problema dei nostri commercianti e imprenditori. Al contrario, le loro reazioni sono forti. Innanzitutto, la creazione di questa commissione è considerata illegale e dannosa per i commercianti. Questa è l’opinione generale di coloro che abbiamo incontrato: commercianti, dipendenti di ... (Continua a pagina 2)

Ogni francese dovrebbe sentire il progresso materiale della Francia

— Intervista all’ambasciatore francese a Tirana, sig. Louis Dominici, in occasione della Festa nazionale, rilasciata al giornalista Luzim Çota — Signor Ambasciatore, che cosa desidera dire ai lettori nel giorno della vostra festa nazionale? Coglierei l’occasione della celebrazione della Festa nazionale francese in Albania per dire quanto sia stretta l’amicizia esistente tra il popolo albanese e quello francese, quanto grande sia il nostro desiderio di sviluppare ulteriormente le relazioni culturali ed economiche e per esprimere l’auspicio di una piena integrazione dell’Albania in Europa. Direi «grazie» a tutti gli albanesi per l’ospitalità che riservano sempre ai francesi che vengono in questo Paese e, in particolare, per quella che riservano all’ambasciatore francese. Ogni volta che vado da qualche parte, trovo amicizia e ospitalità tra gli albanesi. Come è sopravvissuto lo spirito del Koriku nella Festa Moderna? La Festa nazionale francese, come quella di qualsiasi altro Paese, commemora un grande evento accaduto nella storia del popolo francese. È al tempo stesso una manifestazione dell’unità del popolo francese oggi, della sua volontà di lavorare per ... (Continua a pagina 4)

Per la tutela della legalità contro

ISTANZA ... la tutela della legalità contro la Decisione n. 266, del 3.4.1994, del Tribunale distrettuale di Tirana, ecc., e la n. 174, del 26.5.1994, della Corte d’Appello, e la n. 121, del 28.7.1994, della Sezione penale. DAVANTI AL Plenum della Corte di Cassazione TIRANA Con Tirana, confermata dalla Decisione n. 174, del 26.5.1994, della Corte d’Appello, e dalla n. 121, del 28.7.1994, della Sezione penale della Corte di Cassazione, è stato disposto: Dichiarare l’imputato Fatos Nano colpevole del reato di appropriazione di beni statali mediante abuso d’ufficio a vantaggio di altre persone, su vasta scala, per un importo di 72.573.000 lekë e, ai sensi dell’articolo 62 del Codice penale in combinato disposto con l’articolo 31, lettera «d», del Codice penale, condannarlo a 10 anni di reclusione. Dichiarare l’imputato Fatos Nano colpevole del reato di falsificazione di documenti ufficiali e, ai sensi dell’articolo 110 penale, condannarlo a 3 anni di reclusione. Nel cumulo delle pene, ai sensi dell’articolo 35 del Codice penale, condannarlo complessivamente a 12 anni di reclusione. Nano, ai sensi dell’articolo 156 del Codice penale, a risarcire lo Stato albanese per l’importo di 72.573.000 lekë, mentre la parte restante della domanda è respinta (per l’importo di 1.207.000 lekë). 2. Dichiarare l’imputato Sokrat Plaka colpevole del reato di abuso d’ufficio e, ai sensi dell’articolo 106 in combinato disposto con l’articolo 30, lettera «d», e con l’articolo 38 del Codice penale (come successivamente modificato), condannarlo a 3 anni di reclusione, parte dei quali da scontare durante la custodia cautelare. Il tribunale dispone la sospensione condizionale della parte restante della pena per un periodo di 1 anno. Respingere la domanda civile dell’Ufficio del Procuratore (ai sensi dell’articolo 156 del Codice penale) presentata contro questo imputato, sebbene manchi un collegamento documentale tra la sua condotta e il danno economico che ne è derivato. 3. Dichiarare l’imputato Robert Gjini 106 del Codice penale, condannarlo a 3 anni di reclusione. La pena decorre dalla data dell’arresto, il 27.7.1993. sensi dell’articolo 156 del Codice penale, obbligare l’imputato Robert Gjini a risarcire lo Stato per l’importo di 399.390 lekë. 4. Dichiarare l’imputato Hasan Haliuko 106 in combinato disposto con l’articolo 30, lettera «d», del Codice penale, condannarlo a un anno di reclusione. 156 del Codice penale, obbligare l’imputato Hasan Haliuko a versare all’erario dello Stato albanese l’importo di 144.821 lekë. Le decisioni dei tre tribunali, nella parte in cui hanno dichiarato statali su vasta scala, previsto dall’articolo 62 del (vecchio) Codice penale, non sono giuste. Tali decisioni derivano da un’errata applicazione della legge, da processo e dalla mancata acquisizione delle prove decisive per la corretta soluzione del caso penale. Pertanto, ai sensi dell’articolo 9 della Legge n. 7574, del 24.6.1992, «Sull’organizzazione della giustizia», il caso deve essere esaminato dal Plenum della Corte di Cassazione. Dallo svolgimento del procedimento penale è risultato che l’Ufficio del Procuratore distrettuale di Tirana aveva trasmesso al Tribunale distrettuale di Tirana il fascicolo d’indagine penale n. 1118.1 a carico dell’imputato Fatos Nano e di altri. L’imputato Fatos Nano è stato rinviato a giudizio con l’accusa di appropriazione di beni statali su vasta scala e di falsificazione di documenti, reati previsti dagli articoli 62 e 110 del (vecchio) Codice penale. Dall’esame dei materiali del fascicolo investigativo e di quello giudiziario risulta che, nel corso delle indagini e del processo, sono state commesse gravi violazioni delle norme di procedura penale, che hanno influito sull’adozione di una decisione ingiusta e violato e contraddetto le disposizioni degli «Per una modifica alla Legge n. 7491, del 29.4.1991», «Sulle principali disposizioni costituzionali», riguardanti rispettivamente il «Giusto processo» e le «Garanzie per un processo equo». Così, come giustamente rilevato dalla difesa, durante le indagini e il processo penale l’accusa contro l’imputato Fatos Nano gli è stata comunicata con notevole ritardo, dopo due mesi, in contrasto con l’articolo 76 del Codice di procedura penale. Risulta che l’imputato Fatos Nano non ha avuto accesso a tutti i materiali del fascicolo investigativo, in violazione dell’articolo 102 del Codice di procedura penale. All’imputato Fatos Nano non sono state quindi garantite le condizioni necessarie per la difesa. Altre gravi carenze nelle indagini sul caso penale a carico dell’imputato Fatos Nano comprendono la mancata acquisizione di tutte le prove presentate durante le indagini. La perizia redatta in Italia è incompleta: mancano 253 pagine. Al fascicolo penale non è stato allegato un fax di 32 pagine inviato da Cartë Gëi Canti Italia, relativo al Servizio di controllo dello Stato e trasmesso all’Ufficio del Procuratore distrettuale di Tirana dal Servizio di controllo dello Stato con lettera ufficiale. Inoltre, nel fascicolo penale vi sono molti

Il «fascicolo Nano» al Plenum della Corte di Cassazione

TIRANA — Il «fascicolo Nano» è di nuovo alla Corte di Cassazione. In una nota alla stampa, il portavoce di questa Corte ha annunciato che il «fascicolo Nano» sarà esaminato dal Plenum della Corte di Cassazione il 20 luglio 1995 alle ore 9.00. Alcuni giorni fa, il signor Nano aveva presentato al Presidente della Corte di Cassazione, signor Zef Brozi, un’istanza chiedendo un riesame della legittimità della procedura. Una volta rispettate le procedure di legge, il portavoce della Corte di Cassazione—il Presidente della Corte di Cassazione, signor Brozi—ha deciso ieri di trasmettere il fascicolo al Plenum della Corte di Cassazione per l’esame. Nel frattempo, un altro tribunale, la Corte d’Appello di Tirana, esaminerà il 21 luglio 1995 un’altra istanza del signor Nano, presentata come appello contro una sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale distrettuale di Tepelenë. B. C.

ABOLITA LA DOPPIA IMPOSIZIONE TRA ALBANIA E GRECIA

Ieri mattina Starova, viceministro degli Esteri dell’Albania, e Gergiou, segretario generale del ministero degli Esteri greco, hanno firmato l’accordo per l’abolizione della doppia imposizione. In una conferenza stampa congiunta hanno confermato che sono stati compiuti progressi verso un accordo sul lavoro stagionale in Grecia, che dovrebbe essere firmato entro i primi giorni di settembre. Avevano inoltre raggiunto un accordo di principio sulla regolamentazione dello status degli emigrati albanesi attualmente in Grecia. Ma, come ha dichiarato Gergiou, «il problema è complicato, ci sono molti altri rifugiati» e la Grecia deve rispettare gli impegni derivanti dalla sua appartenenza all’UE. Entrambi i funzionari hanno confermato la visita ad Atene di Pollo, inviato del presidente Berisha, il suo incontro con Papulias e il messaggio destinato al presidente greco Stefanopulos. Secondo Gergiou, Pollo aveva chiesto il sostegno greco all’adesione dell’Albania alla [testo come stampato: «shokë»] ... Quest’ultimo aveva chiesto alla parte albanese di abolire i visti per i cittadini greci, affinché godessero della stessa libertà di circolazione dei cittadini degli altri Paesi dell’UE. Entrambi i funzionari hanno sottolineato la libera circolazione degli imprenditori tra i due Paesi.

Ci scrive un gruppo di ex perseguitati politici

LETTERA DA KORÇË Noi, il gruppo dei dipendenti e degli ex detenuti politici della NTBBSHU di Korçë, dichiariamo sotto la nostra responsabilità le violazioni avvenute durante l’ultima riunione del Consiglio per la privatizzazione, il 7.4.1995. Il presidente del Consiglio, sig. Tani Zguri, propose fin dall’inizio di mettere all’asta il Magazzino n. 1, poiché otto gruppi avevano presentato domanda. Il sig. Lapanxha intervenne immediatamente dicendo: «In nessun caso si faccia un’asta, altrimenti se lo prende il gruppo dei dipendenti, perché per legge ha un coefficiente di preferenza». Non appena iniziò la lettura del piano aziendale di questo gruppo, intervenne il sig. Gjinkuja dicendo: «Lascia perdere quel piano aziendale con le sue cifre senza senso, leggi invece il piano aziendale di Maksi Dvorani e Gjer gjergji Collaku, perché hanno cose nuove per Korçë». Subito iniziarono le votazioni: si votò tre volte per il gruppo di Maksi Dvorani, Gjergji Collaku e Gjergji Gjinko, che si nasconde dietro di loro ma in realtà fa parte di questo gruppo di funzionari. Al primo voto il gruppo ottenne 7 voti, al secondo 9. Dopo la seconda votazione si alzò il sig. Petika Pllaha, direttore dell’Istruzione del distretto, e disse: «Che cosa sta succedendo? Deve assolutamente andare all’asta». Lapanxha intervenne di nuovo: «L’ho già detto: niente asta». A sostegno di Lapanxha si alzò il sig. Pellumb Kërtuzi, capo del Commissariato, che partecipò soltanto a questa riunione del Consiglio, e chiese una terza votazione per il gruppo. Il sig. Lapanxha, che aveva diretto l’intera riunione, propose la terza votazione e pretese con metodi dittatoriali l’undicesimo voto. Il sig. Lapanxha si rivolse a Gjergji, dipendente dell’ufficio delle imposte, dicendogli: «Perché non alzi la mano?» Gjergji rispose: «Non voto per quei due». Questo voto, il decimo o l’undicesimo?! fu espresso dal presidente del Con- (Continua a pagina 2)

Un problema che richiede una soluzione

KORÇË