18/02/1993
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Zëri i Popullit

18 febbraio 1993

Oggi arriva a Tirana il presidente della Repubblica di Turchia, Turgut Ozal

Nell’ambito di una visita in alcuni paesi balcanici, oggi arriva nel nostro paese il Presidente della Repubblica di Turchia, il signor Turgut Ozal. Il signor Ozal dovrebbe arrivare a Tirana a mezzogiorno, dopo un soggiorno a Skopje. Il Presidente Ozal è una figura nota nella politica balcanica e mondiale e una personalità di indiscussa autorità nel suo paese. Per molti anni è stato alla guida dello Stato turco, prima come primo ministro e poi come presidente. Si è distinto come specialista nel settore energetico, dando un notevole contributo all’elettrificazione della Turchia, e come economista dotato di ampia visione e di una chiara prospettiva. Per quanto riguarda la sua vita privata, il signor Ozal è sposato e ha tre figli. La visita nel nostro paese di questa illustre personalità darà sicuramente nuovo impulso alle relazioni albanesi-turche.

IL GOVERNO DEL PARTITO DEMOCRATICO RIVELA IL SUO VERO VOLTO

- Il disegno di legge presentato per la restituzione delle proprietà agli ex proprietari tutela una minoranza ed è diretto contro la maggioranza del popolo - L’ALTERNATIVA PIÙ GIUSTA SAREBBE: per la questione delle ex proprietà occorre un referendum – «Zëri i Popullit», pubblicando integralmente questo disegno di legge, invita tutti i cittadini a esprimere le proprie opinioni in merito – In attuazione dell’articolo 16 della legge n. 7491, del 29.4.1991, «Sulle principali disposizioni costituzionali», su proposta del Consiglio dei ministri, l’Assemblea popolare della Repubblica d’Albania. HA DELIBERATO: ARTICOLO 1 La presente legge riconosce agli ex proprietari o ai loro eredi il diritto alla restituzione dei beni nazionalizzati, espropriati o confiscati in base ad atti legislativi e sublegislativi e a decisioni giudiziarie emanati dopo il 29 novembre 1944, oppure in precedenza senza titolo da parte dello Stato in qualsiasi altra forma; stabilisce inoltre le modalità e le misure per la loro restituzione o compensazione. ARTICOLO 2 Ai fini della presente legge, per proprietà si intende il bene immobile sotto forma di terreno, edifici e qualsiasi altra cosa stabilmente incorporata a essi, come edifici residenziali, fabbriche, laboratori, negozi, magazzini e qualsiasi altra costruzione. La presente legge non comprende il bene del riconoscimento, restituzione o compensazione per i lotti sarà di 2 m². Quando la proprietà è compresa tra 2 e 10 ha, la misura del riconoscimento, della restituzione o della compensazione sarà aumentata del 10 per cento; per le proprietà superiori a 10 ha sarà aumentata dell’1 per cento. ARTICOLO 6 Non beneficiano della presente legge gli ex proprietari di edifici e terreni espropriati e occupati per esigenze statali, che al momento dell’esproprio erano stati disboscati e pagati per intero. Qualora gli ex proprietari contestino l’importo della valutazione, hanno diritto di rivolgersi alle autorità giudiziarie e, se la loro richiesta viene accolta, saranno compensati per la differenza dell’indennizzo, rivalutata in base all’indice di aumento dei prezzi. ARTICOLO 7 Se gli edifici non sono stati demoliti e non sono utilizzati per scopi pubblici, vengono restituiti agli ex proprietari che ne facciano richiesta, anche se sono stati espropriati per l’intero valore. ARTICOLO 11 Se il terreno di un ex proprietario è stato trasferito a terzi e su di esso non vi sono edifici, il bene rimane in comproprietà. Le controversie tra le parti sono risolte in sede giudiziaria. ARTICOLO 14 Gli inquilini che abitano in alloggi da restituire agli ex proprietari sono tenuti a lasciarli entro 3 anni. Se durante questo periodo il proprietario fornisce all’inquilino un altro alloggio all’interno della stessa area residenziale, con una superficie abitabile pari a quella spettante secondo gli standard abitativi in vigore al momento dell’emanazione della presente legge, ma non superiore a quella di cui dispone attualmente, l’inquilino è tenuto a lasciare l’alloggio. ARTICOLO 17 Nei casi previsti al punto «ç» dell’articolo 16 si procederà come segue; Lo Stato restituirà all’ex proprietario dei locali il prezzo d’acquisto dei locali, rivalutato in base all’indice di aumento dei prezzi. L’ex proprietario del terreno è tenuto a pagare il valore degli investimenti effettuati dal proprietario che lascia i locali, rivalutato in base all’indice di aumento dei prezzi. Il proprietario che lascia i locali ha diritto di acquisire una quota di comproprietà fino al 50 per cento insieme ai proprietari degli altri locali che non vengono lasciati. Per la liberazione dei locali che passano in proprietà agli ex proprietari del terreno, avranno la precedenza: a) I locali con una superficie superiore a 70 m2. b) I locali la cui destinazione d’uso è cambiata. ARTICOLO 21 Le procedure per il riconoscimento della proprietà ai sensi delle disposizioni della presente legge sono svolte dagli organi incaricati della registrazione dei beni immobili, sulla base dei documenti ufficiali presentati dai rispettivi ex proprietari. In mancanza di tali documenti, la proprietà è accertata con decisione giudiziaria. Le domande di trasferimento della proprietà possono essere presentate entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Se, per un motivo legittimo, l’ex proprietario non ne è venuto a conoscenza, ha diritto di chiedere al tribunale la rimessione in termini. ARTICOLO 22 Per i beni delle ex imprese statali, quali negozi, magazzini, laboratori ecc., gli ex proprietari hanno diritto di prelazione su questi immobili al prezzo stabilito in base alle disposizioni vigenti. Cittadini! Le case che regalerete potrebbero diventare proprietà di altri! Contadini! Questo è il primo passo per portarvi via la terra!

Commercianti! Cercano di portarvi via le vostre proprietà!

legge non comprende i beni immobili sotto forma di terreni disciplinati dalla legge «Sulla terra». ARTICOLO 3 Ai fini del riconoscimento, della restituzione o della compensazione di determinate proprietà ai sensi della presente legge, per terra si intendono i lotti edificabili e i terreni agricoli. Per lotto edificabile si intende il terreno che, al momento dell’esproprio, si trovava entro i confini dei centri abitati. ARTICOLO 4 Sono riconosciuti i diritti di proprietà degli ex proprietari e dei loro eredi, ai quali vengono restituite tutte le proprietà che, al momento dell’emanazione della presente legge, esistono sotto forma di lotti liberi o edifici non modificati, salvo i casi in cui la presente legge disponga diversamente. ARTICOLO 5 In tutti i casi in cui la presente legge non dispone diversamente, la misura dell’esproprio. Per terreno agricolo al di fuori dei confini dei centri abitati. ARTICOLO 6 Se il lotto espropriato sul quale sorge l’edificio è libero, la proprietà viene restituita agli ex proprietari. Se il lotto espropriato sul quale sorge l’edificio è occupato, la proprietà viene compensata ai sensi della presente legge. proprietari su loro richiesta, anche se al momento dell’esproprio è stato corrisposto loro l’intero valore, previa restituzione dell’indennizzo ricevuto, rivalutato in base all’indice di aumento dei prezzi. ARTICOLO 8 Se il terreno espropriato e pagato per intero non è stato utilizzato per gli scopi dell’esproprio, viene restituito all’ex proprietario, dopo che questi abbia restituito l’indennizzo 9 Se viene accertato in sede giudiziaria che i beni sono stati acquistati dallo Stato senza il consenso degli ex proprietari, vengono restituiti a questi ultimi dopo che abbiano pagato la somma ricavata dalla vendita del bene. ARTICOLO 10 Se gli edifici degli ex proprietari sono stati trasferiti a terzi che non erano in buona fede, vengono restituiti agli ex proprietari, mentre lo Stato restituisce ai terzi l’importo dell’indennizzo calcolato in base al prezzo di vendita al momento del trasferimento e rivalutato secondo l’indice dei prezzi. ARTICOLO 12 Per i lotti occupati da edifici appartenenti ad altre persone fisiche o giuridiche, che li hanno acquistati dallo Stato dopo il 1º gennaio 1991 per costruirvi abitazioni individuali e locali commerciali e di servizio, il lotto viene restituito in proprietà all’ex proprietario, mentre lo Stato restituisce alla persona fisica o giuridica che lo ha acquistato la somma versata per il lotto. Le persone fisiche o giuridiche private proprietarie dell’edificio sono tenute a pagare un affitto al proprietario del terreno oppure a riacquistare il terreno secondo il contratto stipulato tra le parti. Le controversie sono risolte in sede giudiziaria. ARTICOLO 13 Se lo Stato o l’inquilino hanno sostenuto spese per modifiche strutturali, ampliamenti laterali, piani aggiuntivi e simili in un immobile precedentemente di proprietà privata, l’immobile viene restituito all’ex proprietario senza indennizzo quando le spese ammontano fino al 20 per cento del valore iniziale dell’immobile. Se le spese sostenute per un immobile precedentemente di proprietà privata ammontano dal 20 al 50 per cento del suo valore iniziale, l’immobile può passare in proprietà all’ex proprietario dopo che questi abbia pagato il controvalore della parte eccedente il 20 per cento, calcolato sulla base dei prezzi di costruzione vigenti al momento della restituzione della proprietà. Se le spese sostenute superano il 50 per cento del valore iniziale dell’immobile, oppure se oltre il 50 per cento dell’immobile è stato costruito dallo Stato, all’ex proprietario viene corrisposta una compensazione ai sensi della legge sulla proprietà. ARTICOLO 14 alloggio all’interno dello stesso centro abitato, è tenuto a lasciare l’alloggio. ARTICOLO 15 I lotti occupati da costruzioni temporanee vengono restituiti all’ex proprietario. ARTICOLO 16 Quando i lotti sono occupati da costruzioni permanenti, i proprietari vengono compensati come segue: a) Con obbligazioni statali da utilizzare al loro valore equivalente nella privatizzazione di beni statali, quali alberghi, negozi, fabbriche, reparti di produzione, strutture socioculturali ecc. b) Con una superficie equivalente di lotti nei pressi dei centri abitati, conformemente ai piani regolatori generali, ma non superiore a 1 ha. c) Con una superficie equivalente nelle zone turistiche, ha. La parte restante di 1 ha prevista ai punti «b» e «c» sarà compensata con le altre modalità contemplate dalla presente legge. c) Mediante il trasferimento della proprietà di locali situati in abitazioni statali o speciali privatizzate dopo il 1º gennaio 1991, comunque per un massimo di 300 m2. In questo caso, l’ex proprietario del terreno ha diritto di prelazione. Il Consiglio dei ministri stabilisce norme più dettagliate sulle modalità e sui termini per effettuare tali compensazioni, basandosi sulle proprie decisioni. ARTICOLO 18 Per i lotti liberi all’interno dei confini delle città e delle zone turistiche al momento dell’emanazione della presente legge, che saranno restituiti agli ex proprietari, la misura della restituzione sarà: — per i lotti, 1 ha, mentre il restante 1 ha sarà compensato con le modalità previste dalla presente legge; — per i terreni agricoli, 0,5 ha, mentre la parte restante sarà compensata ai sensi della legge sulla terra. ARTICOLO 19 In tutti i casi di compensazione, per la valutazione si prenderanno in considerazione i terreni di prima categoria. Per le altre categorie si applicheranno i criteri stabiliti dal Consiglio dei ministri per la valutazione dei lotti. In ogni caso, non si potrà superare il valore del lotto da compensare; ARTICOLO 20 Nei lotti occupati da costruzioni spontanee e sparse in pianure strette. Per questo motivo, non di rado il PS si è trovato impreparato a prendere posizione rispetto ai vari scioperi. I dirigenti del nostro partito nei distretti hanno esitato a mettersi in contatto con gli scioperanti; anche i nostri deputati non hanno fatto abbastanza in questo senso. A quanto pare, hanno influito non soltanto la persistente asprezza degli attacchi dei governanti, con le accuse di «destabilizzazione», ma anche l’orientamento del PS rispetto alle organizzazioni e al movimento sindacale. ARTICOLO 22 I beni delle ex imprese e delle società straniere o miste non rientrano nell’ambito della presente legge. ARTICOLO 23 Presso il Consiglio dei ministri e gli organi del potere locale vengono istituite commissioni per registrare le rivendicazioni degli ex proprietari che non hanno trovato soluzione con la presente legge. ARTICOLO 24 In tutti i casi previsti dalla presente legge, l’indice di aumento dei prezzi sarà calcolato alla data di entrata in vigore della legge. ARTICOLO 25 Entro 1 mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei ministri emanerà gli atti sublegislativi necessari e adotterà misure organizzative per attuarla. ARTICOLO 26 Sono abrogate tutte le disposizioni di legge in contrasto con la presente legge. ARTICOLO 27 La presente legge entra in vigore 30 giorni dopo la sua promulgazione.

Il movimento sindacale e la posizione del Partito Socialista

L’organizzazione e il movimento sindacale attuali in Albania hanno adottato, più o meno, il modello del pluralismo. Ciò sembra riflettere la mancanza di esperienza, la frammentazione del momento sociale e politico in cui sono sorti e alcune posizioni poco chiare e immotivate nei confronti delle diverse alternative politiche. L’epidemia di appartenenza ai partiti, che coinvolge anche il movimento sindacale, ha provocato la frammentazione di questo movimento e spesso anche l’opposizione reciproca tra le organizzazioni sindacali. La necessaria e ben definita collaborazione tra i dirigenti delle due maggiori organizzazioni sindacali, la BSP e la Confederazione dei sindacati, non ha prodotto alcuna forma di collaborazione. La mancanza di collaborazione tra le organizzazioni sindacali può giovare ai loro dirigenti e persino a chi è al potere, ma certamente non è nell’interesse dei lavoratori che aderiscono a queste organizzazioni. Un chiaro orientamento politico dà respiro alla collaborazione. Convinta del peso e del ruolo del movimento sindacale nello sviluppo dei processi democratici, la PSSh cercò, fin dai primi passi della propria esistenza, di stabilire legami con i due sindacati che esistevano a metà del 1991. I tentativi di avviare rapporti e instaurare una relazione di partenariato con la BSP non diedero risultati, e la ragione principale di questo esito è ormai chiara: la BSP era gravata da pregiudizi nei nostri confronti quanto la PD. Non si può dire lo stesso dell’andamento dei contatti con la Confederazione dei sindacati, che è stata più vicina a noi non solo nell’opinione pubblica, ma anche nella realtà. Si sono tenuti incontri con essa a tutti i livelli, dal centro alla base, ma l’efficacia della collaborazione, soprattutto nel 1991, è stata pressoché inesistente. La situazione è cambiata dopo le elezioni di marzo. Tuttavia, la collaborazione, benché se ne avvertisse l’esistenza e procedesse più rapidamente, è stata spontanea e limitata a settori ristretti. trovato impreparato a prendere posizione sui l’orientamento del PS nei confronti delle organizzazioni e del movimento sindacale. Al Primo Congresso, e sia prima sia dopo di esso, la dirigenza del partito ha dichiarato che il PS avrebbe sostenuto le giuste rivendicazioni di ogni movimento sindacale, indipendentemente dall’appartenenza organizzativa. Il PS non sostenne l’idea di creare dei sinda- (Continua a pagina 2)

Avviso

Il signor Naim Peçi, presidente dell’impresa A-A Glina Gjirokastër, comunica che i progetti per la costruzione di un nuovo stabilimento per l’imbottigliamento dell’acqua Glina sono pronti. È lieto di invitare le imprese di costruzione della Repubblica d’Albania e straniere a presentarsi presso la Direzione dell’impresa A-A Glina Gjirokastër, qualora desiderino esaminare i progetti e presentare un preventivo dei costi per la costruzione di questa struttura. Le candidature devono essere presentate entro il 15.4.1993. Impresa A-A Glina GLINË Gjirokastër